Aggiornamento fiscale in tema di donazione alle Onlus

Riferimento Circ. Ag. Entrate 24.04.2015, n. 17/E

In tema di erogazioni liberali alle Onlus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il contribuente intenda avvalersi – nel rispetto delle condizioni di legge previste – della deduzione di cui all’art. 14 del D.L. n. 35/2005 (entro il 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nel limite massimo di 70.000 euro annui), il medesimo contribuente non potrà fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, né della deduzione di cui all’art. 10, c. 1, lett. g) del Tuir (2% del reddito complessivo dichiarato per erogazioni alle Ong), né della detrazione di cui all’art. 15, c. 1.1. del medesimo testo unico (26% per un importo non superiore, dal 2015, a 30.000 euro annui).

Diversamente, il contribuente che non intenda avvalersi della deduzione prevista dall’art. 14 del D.L. 35/2005 e che abbia effettuato distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, potrà scegliere di fruire della deduzione prevista dall’art. 10, c. 1, lett. g) del Tuir o della detrazione prevista dall’art. 15, c. 1.1. del Tuir, essendo precluso il ricorso ad entrambe le agevolazioni fiscali per la medesima erogazione.